Auto in uso promiscuo al dipendente: cambi di utilizzo e rettifica Iva
di Luca CaramaschiSe il Dipartimento delle Politiche fiscali, con la RM n.6/DPF/08 ha confermato il diritto alla detrazione integrale dell’Iva per le auto utilizzate esclusivamente nell’esercizio d’impresa (circostanza che ricorre anche nell’ipotesi di messa a disposizione dei veicoli ai dipendenti, sempreché a fronte dell’utilizzo del veicolo anche per fini privati venga emessa fattura con Iva per un importo almeno pari al valore convenzionale previsto dall’art.51 c.4 lettera a) del TUIR), la richiamata pronuncia non affronta la situazione in cui l’utilizzo ai fini privati sia successivo al momento di effettuazione dell’acquisto. In tale caso la detrazione dell’Iva assolta all’acquisto avverrà secondo le condizioni vigenti al momento di effettuazione dell’operazione e, quindi, con detrazione limitata al 40%, non ricorrendo alcuna causa di detrazione integrale dell’imposta. Ci si chiede quindi quale sia il comportamento da adottare nel caso in cui, in un momento successivo, intervenga un uso da parte del dipendente e quindi ci si collochi in una fattispecie che consente il recupero integrale dell’imposta. Facciamo il seguente esempio: un’autovettura di 40.000 euro, più Iva per 8.800 euro, viene acquistata il 18 giugno 2015 e concessa in uso promiscuo al dipendente dal 1 luglio 2015. A fronte dell’«uso privato» viene emessa la fattura, il cui corrispettivo, desunto dalle tariffe Aci per il 2015, è ragguagliato al periodo di utilizzo nell’anno. Ora, poiché l’utilizzo ai fini privati è successivo al momento di effettuazione dell’acquisto, si pone il problema di determinare la misura della detrazione Iva sull’acquisto (se 40% oppure 100%). Tenendo presente il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, se ne dovrebbe dedurre che l’Iva sull’acquisto è detraibile nella misura del 40% (quindi 3.520 euro), mentre solo le operazioni effettuate dal 1 luglio 2015 beneficerebbero del diritto alla detrazione Iva al 100%. Tale soluzione, tuttavia, non consente di offrire il medesimo trattamento negli altri casi di acquisizione del veicolo quali il leasing o noleggio, che, come evidente, risulterebbero più vantaggiosi. Infatti, mentre nell’acquisto in proprietà la detrazione al 40% nell’acquisto coinvolgerebbe l’Iva calcolata sull’intero prezzo dell’autovettura, nelle richiamate operazioni (rifacendosi alle date dell’esempio):
- la detrazione limitata al 40% riguarderebbe solo l’Iva sui canoni di leasing o di noleggio fatturati, nell’esempio considerato, anteriormente al 1 luglio 2015;
- sui canoni di leasing o di noleggio fatturati a partire dal 1 luglio 2015 spetterebbe la detrazione integrale dell’imposta.
Tale sistema, peraltro, comporterebbe un diverso regime di detrazione qualora l’auto fosse assegnata in uso al dipendente in un anno solare ma non nel successivo, con evidenti riflessi sulla detrazione inizialmente operata. Nel caso in cui nell’anno solare successivo la stessa auto non fosse assegnata o fosse assegnata senza addebito del corrispettivo con Iva (quindi esponendo il valore convenzionale solo nella busta paga) si ricadrebbe nella categoria delle auto non interamente utilizzate per finalità imprenditoriali, con diritto alla detrazione al 40%. Tali apparenti discrasie hanno pertanto spinto la dottrina ad ipotizzare la necessità di rideterminazione della detrazione inizialmente operata sull’acquisto in seguito al meccanismo della rettifica previsto dall’articolo 19-bis2 del DPR n.633/72. Meccanismo che comporta, relativamente ai beni ammortizzabili, il recupero dell’imposta qualora nei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione si dovesse verificare un mutamento nel regime di detrazione.





