25 Febbraio 2017

Conferimento d’azienda e cessione di quote: no abuso del diritto

di Angelo Ginex
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L’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria non consente di travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante effetti giuridici differenti, e di ridefinire la cessione di quote in cessione di ramo di azienda ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, poiché tale disposizione non è una norma generale antielusiva per l’imposizione di registro. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054.

La vicenda trae origine da una complessa operazione societaria che aveva visto la società A procedere al conferimento di rami d’azienda in due diverse nuove società B e C, ottenendo in cambio quote di partecipazione nelle due predette società. Successivamente, la medesima società A procedeva alla cessione delle quote di partecipazione nelle società B e C, ricevute a seguito dei citati conferimenti, a favore di due diverse società D ed E.

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La cessione e l’affitto d’azienda
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