Criteri e modalità di cessazione ed esclusione delle partite Iva dal VIES
di Alessandro BonuzziCon il provvedimento n. 110418 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi in campo Iva.
Si fa presente che le regole applicative sono state dettate ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972, secondo cui “L’attribuzione del numero di partita Iva determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima”.




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