Deducibili i servizi infragruppo senza necessità di una “super prova”
di Fabio LanduzziLa Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sentenza n. 693/13/16 del 22 febbraio 2016, nel confermare la precedente sentenza del giudice provinciale, ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria facente seguito ad una contestazione che era stata eccepita ad una società residente – controllata da altra società italiana – in merito alla deduzione di costi sostenuti per alcune prestazioni ricevute da una propria parte correlata e relative ad attività direzionali e commerciali inerenti l’acquisto e la vendita dei prodotti rientranti nel business della controllata. In particolare, dalla lettura della sentenza emerge che la contestazione sollevata dai verificatori si basava essenzialmente:
- sul fatto che le prestazioni che avevano originato i costi erano rese da un soggetto che era a sua volta amministratore delegato della controllante, il che creava una sovrapposizione di funzioni tale per cui colui che prestava l’attività di consulenza all’origine del costo sarebbe stato già remunerato per tali servizi,
- sulla presunta antieconomicità della fattispecie,
- sul fatto che l’addebito di tale costo avrebbe rappresentato un mero espediente contabile volto a perseguire finalità di tax planning,
concludendo così che il costo non avrebbe potuto avere rilevanza fiscale per la presunta carenza del requisito di inerenza.




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