Dividendi e plusvalenze: sale la percentuale di imponibilità
di Alessandro BonuzziCon il decreto 26 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 di ieri, sono state rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir. La quota di rilevanza passa dal 49,72 al 58,14%:
- per gli utili da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
- per le plusvalenze (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o pex realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Relativamente ai dividendi, l’incremento era purtroppo inevitabile poiché ancorato direttamente alla riduzione dell’aliquota Ires al 24%.
È noto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società (ed enti) Ires percepiti da soggetti persone fisiche residenti, ai sensi dell’articolo 47 del Tuir, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per una parte del loro intero ammontare. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in commento, la concorrenza degli utili al reddito risulta ora stratificata nel modo seguente:
- nel limite del 40% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (quindi fino al 2007 in caso di società partecipata Ires solare);
- nel limite del 49,72% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata Ires solare);
- nel limite del 58,14% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017 in caso di società partecipata Ires solare).
Peraltro, occorre precisare che, a favore del contribuente, esiste una presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%.
Diversamente, quando, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate quelle formate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, in caso di distribuzione, avrebbero scontato in capo al socio la percentuale maggiorata del 49,72% (circolare AdE 8/E/2009).
Ebbene, il nuovo decreto interviene anche su questa disciplina prevedendo che “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016”.
Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i dividendi distribuiti debbono considerarsi formati:
- dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
- poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
- solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.
Al fine dar conto al Fisco della corretta applicazione di tale stratificazione, si prevede che l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nonché i relativi decrementi conseguenti a delibere di distribuzione, deve essere indicato nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello Redditi della società di capitali.