Cambio aliquota per i distributori automatici di alimenti e bevande
di Francesco Greggio
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 63/2013 il 5 giugno 2013, è stata modificata, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei distributori automatici.
In particolare l’art. 20 del menzionato decreto, da un lato va ad abrogare il punto 38 della tabella A Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività, mentre dall’altro, modifica il punto 121 della tabella A Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, assoggettando la somministrazione di alimenti e bevande, anche tramite distributori automatici, ad aliquota 10%.
Per eliminare dubbi sulla qualificazione della somministrazione di alimenti e bevande come prestazione di fare o dare, l’art. 3 comma 2 punto 4 del D.P.R. 633/1972 la definisce come servizio.
Nell’accezione “somministrazione” rientrano tutte le operazioni che consentono la consumazione in loco degli alimenti preconfezionati (panini, snack, merendine, …) e bevande calde o fredde (tè, acqua minerale, caffè, ecc…), le quali possono essere eseguite anche mediante distributori automatici funzionanti con moneta o titoli simili. Il legislatore inquadra l’insieme delle prestazioni unitariamente, e pertanto le assoggetta ad un’unica aliquota, 4% o 10%.
Il contratto di somministrazione avente ad oggetto beni diversi da alimenti o bevande costituisce invece cessione di beni.
La disciplina in essere fino al 31 dicembre 2013 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- mediante distributori automatici;
- tramite ticket restaurant;
- tramite card elettroniche (R.M. 63/E 17 maggio 2005);
- in pubblici esercizi inderogabilmente muniti di apposita licenza e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese in presenza di specifiche convenzioni a favore esclusivo dei dipendenti;
- mense aziendali;
- mense per indigenti.
Ad oggi, la somministrazione effettuata tramite distributori automatici, per usufruire dell’aliquota agevolata al 4%, deve rispettare i disposti del punto 38) della tabella A Parte II, e quindi deve essere effettuata:
- tramite distributori automatici;
- presso distributori situati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività.
Qualora invece il distributore fosse posizionato in luoghi diversi da quelli menzionati, come ad esempio centri commerciali, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e aeroporti, torna applicabile l’aliquota al 10%.
Si precisa che l’aliquota agevolata al 4% trova applicazione anche alle somministrazioni effettuate nei luoghi “agevolati” con distributori e apparecchi funzionanti a capsule e cialde. Tuttavia, nel caso in cui le capsule e cialde siano cedute a soggetti diversi dal consumatore finale (quindi nei passaggi B2B), si applica l’aliquota propria del prodotto ceduto. (R.M. n. 124/E 1 agosto 2000).
Sotto il profilo degli acquisti, l’art. 19bis-1 del D.P.R. 633/1972 consente la detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati nei locali dell’impresa indipendentemente dal valore unitario, mentre la R.M. n.124/E 1 agosto 2000 sopra richiamata, conferma la detrazione per l’acquisto di capsule e cialde inserite manualmente negli erogatori di bevande.
La norma non menziona il trattamento ai fini della detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati all’interno di studi professionali, ma, ad avviso di chi scrive, si ritiene applicabile il medesimo trattamento previsto per le imprese.
Nella sua versione originaria, l’art. 20 del D.L. n. 63/2013 prevedeva il passaggio dall’aliquota del 4% a quella del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori collocati nei luoghi citati, mentre contemplava il passaggio dall’aliquota del 10% al 22% negli altri casi. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2014, a seguito delle correzioni apportate dalla legge di conversione n. 90/2013, viene abolito il punto 38 della tabella A Parte II e nel contempo modificato il punto 121 della tabella A Parte III, determinando l’applicazione dell’aliquota al 10% per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande indipendentemente dal luogo di ubicazione dei distributori.
Quindi, i gestori di distributori automatici, per evitare di perdere in marginalità, come diretta conseguenza del cambio di aliquota aumenteranno in misura proporzionale i prezzi applicati.