5 Marzo 2016

Approvazione dei coefficienti dei fabbricati del gruppo D

di Laura Mazzola
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Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 febbraio 2016 sono stati aggiornati i coefficienti che consentono di determinare il valore dei fabbricati appartenenti al gruppo “D”, quali capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali.

I fabbricati interessati sono quelli:

  • classificabili nel gruppo catastale “D”;
  • non iscritti in catasto o comunque privi di rendita catastale;
  • posseduti da impresa;
  • contabilizzati separatamente.

I coefficienti aggiornati, secondo quanto previsto dall’articolo 5, terzo comma, del D.Lgs. 504/1992, devono essere applicati al fine dell’individuazione della base imponibile Imu e Tasi determinata ogni anno.

In particolare, la base imponibile è calcolata applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali.

Quindi il soggetto passivo deve:

  • verificare l’anno di acquisizione del fabbricato, ovvero di sostenimento di spese incrementative capitalizzate;
  • individuare l’importo storico del fabbricato;
  • applicare all’importo storico iscritto il coefficiente approvato con riferimento all’anno successivo a quello di acquisizione del bene o capitalizzazione delle spese.

I coefficienti di aggiornamento per il 2016, approvati lo scorso 29 febbraio, sono riepilogati nella seguente tabella.

 

COEFFICIENTI MINISTERIALI

Anno

Coefficiente

2016

1,01

2015

1,01

2014

1,01

2013

1,02

2012

1,04

2011

1,07

2010

1,09

2009

1,10

2008

1,14

2007

1,18

2006

1,22

2005

1,25

2004

1,32

2003

1,37

2002

1,42

2001

1,45

2000

1,50

1999

1,52

1998

1,54

1997

1,58

1996

1,63

1995

1,68

1994

1,73

1993

1,77

1992

1,79

1991

1,82

1990

1,91

1989

1,99

1988

2,08

1987

2,25

1986

2,43

1985

2,60

1984

2,77

1983

2,95

1982 e anni precedenti

3,12

 

Si ricorda che, come chiarito dalla risoluzione n. 6/DF del 2013, il valore del bene è formato:

  • dal costo originario di acquisto o costruzione, compreso il costo del terreno;
  • dalle spese incrementative;
  • dalle rivalutazioni economico/fiscali eventualmente effettuate;
  • dagli interessi passivi capitalizzati;
  • dai disavanzi di fusione.

I valori devono essere individuati dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di riferimento al quale è dovuta l’imposta.