15 Febbraio 2016

Aspetti fiscali sul contratto di sponsorizzazione

di Guido Martinelli
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Con il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002 è stato stabilito che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.

La ratio del provvedimento è ricavabile esclusivamente dal tentativo, operato dal legislatore, di creare un ponte tra forme di mecenatismo puro e attività commerciale. Pertanto questa disposizione è stata chiaramente posta al fine di agevolare i rapporti commerciali tra soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico e aziende sponsor pur in “parziale” assenza di un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.

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