Canone dichiarato in misura inferiore rispetto a quella reale
di Giovanna GrecoPuò accadere che il proprietario di un immobile e l’inquilino concordino un doppio contratto di locazione:
- il primo non registrato (scrittura privata, c.d. controdichiarazione), che gli stessi sottoscrivono contestualmente prevedendo una clausola con un importo del canone di locazione superiore (corrispondente all’effettivo prezzo da pagare per la locazione);
- il secondo registrato in cui gli stessi dichiarano un canone di locazione inferiore rispetto a quello reale.
Nel primo contratto non registrato si presuppone che l’accordo tra le parti abbia l’esplicita finalità di sottrarre a imposizione parte dell’affitto, con vantaggio esclusivo per il proprietario dell’immobile. Pertanto, se proprietario e locatario concordano in un contratto (non registrato) una clausola che preveda un importo del canone di locazione superiore a quello effettivamente riportato nel contratto registrato, tale clausola è da intendersi nulla. Così come viene disposto dalla normativa di riferimento (codice civile, legge n. 392/78, legge n. 431/98 e varia giurisprudenza di merito e di legittimità), la nullità parziale di un contratto, o la nullità di singole clausole, comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Contrariamente a quanto sopra riportato, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto, quando le clausole nulle sono sostituite automaticamente di diritto da quanto previsto dalle norme in materia.




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