In varie occasioni siamo intervenuti per parlare del contratto di rete, forma contrattuale introdotta dal Legislatore per incentivare le aggregazioni e per creare sinergie sia verticali che orizzontali.
Tale forma contrattuale sta riscontrando un indubbio successo alla luce della sua flessibilità, ne sono testimonianza le oltre 1.300 reti create con il coinvolgimento di più di 6.000 imprese.
Tali dati sono destinati a crescere alla luce sia delle previsioni contenute nel D.L. 66/14 per quanto riguarda il settore agricolo, sia se i rumors su un rifinanziamento dell’agevolazione fiscale si trasformeranno in realtà.
Nel mese di agosto, il contratto di rete ha visto alcuni interventi chiarificatori da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e, finalmente, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 del D.L. n. 122 del 10 aprile sempre 2014, con cui è stata data attuazione a quanto previsto quasi due anni prima con il D.L. n. 179/2012.
Ma andiamo con ordine e ricordiamo come con il contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economica. Condizione imprescindibile, quindi, per poter aderire a una rete è l’essere imprenditori.
Tale concetto è stato espresso anche dal MISE con la recente Circolare del 18 agosto n.145656 ove testualmente si legge come “Non può essere iscritto nell’apposita sezione del registro delle imprese un contratto di rete in cui, tra i soggetti partecipanti, vi sia un’associazione iscritta nel Repertorio economico amministrativo”. Nel caso specifico si trattava di un’associazione senza scopo di lucro iscritta al Rea e in quanto tale esercitane un’attività economica non in via principale, bensì solamente in via sussidiaria e complementare rispetto a quella principale.
A partire dal 9 settembre, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 122/2014, è possibile procedere alla costituzione di una rete, non a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, bensì, come previsto a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 179/2012 richiamato, per mezzo di un contratto di rete standard firmato digitalmente dagli imprenditori coinvolti o dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.82/2005.
La previsione era rimasta “carta morta” in quanto, per poter procedere a mezzo di firma digitale era necessaria l’emanazione di un contratto tipizzato che potrà essere compilato e inviato al Registro delle Imprese alternativamente tramite procedura telematica messa a disposizione nell’area web del sito
www.registroimprese.it
a cui seguirà il rilascio di una ricevuta di avvenuta presentazione o su supporto informatico.
L’iscrizione comporta l’assolvimento dei diritti di segreteria per l’iscrizione che ammontano a 90 euro per l’impresa di riferimento (si ricorda come il MISE, con la Circolare n.3668/C del 27 febbraio 2014 ha precisato che “L’impresa di riferimento non deve necessariamente coincidere con l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati ad iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante alla rete, previa comunicazione all’ufficio”) e di 18 euro per ciascun retista, infatti, ricordiamo come il contratto di rete abbia efficacia con l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di riferimento di tutti i soggetti aderenti.
Proprio in merito alla presentazione delle istanze al Registro delle Imprese e alla relativa iscrizione è intervenuto di recente sempre il MISE. Ci stiamo riferendo alla Circolare n. 3671/C del 1° luglio 2014 avente a oggetto la transcodifica dei contratti di rete presentati con modulistica antecedente all’adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 con cui erano state approvate le specifiche tecniche relative alle novità introdotte nel modelli I2 (da presentare a cura delle imprese individuali) e S2 (da presentare a cura delle società).
In tale documento di prassi il Ministero ha ritenuto opportuno che le varie CCIAA interessate provvedano all’adeguamento automatico d’ufficio delle informazioni contenute nei contratti depositati ante Decreto del 2011 in modo tale da far emergere le notizie relative:
- all’impresa mandataria;
- la presenza prevalente o rilevante di rappresentanti dell’impresa tra i soggetti rappresentanti o gestori del contratto o con rilevanti poteri decisionali nell’ambito degli organi di controllo del contratto di rete e
- l’ubicazione della sede del contratto di rete press la sede dell’impresa.