La detrazione in commento spetta, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E/2008, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Dal punto di vista “numerico” la detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (circolare n. 34/E/2008, risposta 13).
Dal punto di vista documentale, la spesa di intermediazione immobiliare deve essere documentata mediante:
- fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono riportati:
- l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione,
- le analitiche modalità di pagamento della stessa e
- il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare (articolo 1, comma 48, Legge n. 296/2006).
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 30.01.2009 n. 26 e la circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.1, ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l’acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.
Con la circolare 20/E/2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad alcune questioni legate agli aspetti documentali della detrazione. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che nei casi di:
- fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario è necessario che in fattura venga specificato che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
- fattura intestata ad un soggetto non proprietario l’onere è indetraibile.
Infine, dal punto di vista dichiarativo, anche per i redditi relativi all’anno d’imposta 2015 la stessa detrazione trova indicazione sia nel modello 730/2016, nel quadro E rigo E8 con indicazione del codice 17, e sia nel modello Unico PF, nel quadro RP rigo 8 con codice 17.