4 Maggio 2016

La detrazione per le spese di intermediazione immobiliare

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera b-bis), dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nel corso del 2012 l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2012, ha ribadito, che, ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincida con la residenza può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

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