25 Maggio 2015

Esportazioni di beni previa lavorazione con clausola “FCA”

di Marco Peirolo
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Con la clausola FCA (Free carrier o Franco vettore), il venditore adempie all’obbligo di consegna rimettendo la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto.

Nella prassi operativa, questo termine di resa viene utilizzato in sostituzione della clausola EXW (Ex works o Franco fabbrica), al fine di evitare il rischio che il cessionario non residente, una volta entrato in possesso della merce nel luogo concordato, non restituisca la copia della fattura vidimata dall’Ufficio doganale, che rappresenta tuttora – cioè anche a seguito dell’introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS (Export Control System) – la prova dell’avvenuta esportazione, indispensabile per giustificare il regime di non imponibilità IVA applicato dal cedente nazionale.

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