Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti
di Luca Mambrinmaggior interesse del
nuovo principio contabile OIC 15 che, come gli altri principi contabili recentemente pubblicati dall’OIC trova la sua applicazione già nei
bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, vi è sicuramente
la disciplina relativa al trattamento contabile della cancellazione dei crediti.
almeno una delle due condizioni:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
superata l’impostazione del precedente OIC 15 che
consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi,
sia di cancellare il credito che di mantenerlo in bilancio; tale impostazione, che poteva
arrecare pregiudizio per la comparabilità dei bilanci viene allineata alla disciplina fiscale così da poter consentire
un’applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di
deducibilità delle perdite su crediti che
presumono la ricorrenza degli elementi certi e precisi (richiesti dall’ art. 101 comma 5 del Tuir)
per i crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali.
un’elencazione delle
operazioni di smobilizzo dei crediti distinguendo quelle fattispecie contrattuali
che comportano la cancellazione del credito dal bilancio
da quelle invece che comportano il loro mantenimento.
primo gruppo, con cancellazione di credito le operazioni di:
- forfaiting;
- datio in solutum;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti rischi del credito.
al secondo gruppo, con mantenimento in bilancio le operazioni di:
- mandato all’incasso, compreso il mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all’incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
nel caso di cancellazione del credito dal bilancio derivante da un’operazione di cessione che
comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la
differenza tra il corrispettivo ed il valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto del fondo svalutazione crediti
va contabilizzata a conto economico alla voce B.14 tra gli oneri diversi di gestione come
perdita da cessione, a meno che non si possano identificare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
non comporta la sua cancellazione a causa del mantenimento dei rischi in capo alla società cedente il principio contabile precisa che il credito che rimane iscritto in bilancio deve essere assoggettato alle
regole di valutazione previste dallo stesso principio contabile.
al valore presumibile di realizzo di € 2.800 vantano nei confronti della società Alfa srl del valore nominale di € 3.000 e scadenza 31/12/2015, e non produttivo di interessi. Tale credito
viene ceduto alla società Beta srl
con clausola pro solvendo in data 1/1/2015 al valore di € 2.650, che rappresenta
il valore attuale del credito ceduto. Si precisa che il contratto di cessione prevede che nel caso in cui il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione il cessionario non sarà tenuto a versare la differenza al cedente.
al valore nominale e successivamente
rettificato sulla base del valore presumibile di realizzo:
la cessione del credito e, a fronte della liquidità ottenuta verrà iscritto un
debito di pari importo (senza quindi procedere alla cancellazione del credito dal bilancio):
interesse passivo nel corso dell’esercizio 2015:
rilevata la cancellazione del credito dal bilancio in contropartita al debito sorto al momento della cessione aumentato degli interessi passivi maturati:
superiore al valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente (Gamma)
non sarà rilevato alcun componente positivo di reddito; mentre nel caso in cui il credito venga incassato da Beta per un importo inferiore, ad esempio € 2.500, allora Gamma (società cedente) dovrà rilevare
una perdita su crediti e rifondere al cessionario Beta l’importo del mancato incasso: