10 Febbraio 2016

L’IVA relativa ai beni inviati da San Marino in Italia in conto lavoro

di Marco Peirolo
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Il trattamento IVA dei passaggi di beni a scopo di lavorazione tra il territorio di San Marino e quello italiano e viceversa, non essendo stato espressamente disciplinato dal D.M. 24 dicembre 1993, è stato oggetto di chiarimenti da parte della C.M. 20 aprile 19873, n. 30/510542 (Parte n. 4).

I beni inviati a scopo di lavorazione in Italia da operatori sammarinesi devono essere annotati da coloro che eseguono la lavorazione in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1973. Tale annotazione è effettuata sulla scorta di apposita nota di accompagnamento, emessa dal committente con l’indicazione della natura e quantità dei beni in questione, debitamente vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino.

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