13 Febbraio 2016

L’introduzione di beni in Italia per perizie o lavorazioni

di Marco Peirolo
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La Corte di giustizia, con la sentenza resa nelle cause riunite C-606/122 e C-607/12 del 6 marzo 2014, ha affermato che, senza rispedizione dei beni al committente, al termine della perizia o della lavorazione, nello stesso Stato membro di provenienza dei medesimi, non si applica il regime sospensivo previsto dall’art. 17, par. 2, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE e, quindi, il trasferimento intracomunitario originario dei beni deve essere assoggettato a IVA nello Stato membro in cui è eseguita la perizia o la lavorazione, ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La pronuncia dei giudici comunitari ha messo in luce l’illegittimità della normativa italiana, la quale – prima delle modifiche introdotte dall’art. 13 della L. n. 115/2015 (Legge europea 2014) – non prevedeva la condizione della rispedizione dei beni al committente nello Stato membro di provenienza. Infatti, l’art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993 escludeva dagli acquisti intracomunitari i trasferimenti in Italia, a scopo di perizia o di lavorazione, di beni successivamente inviati in altro Stato membro o in un Paese extra-UE e l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993 stabiliva genericamente che non dà luogo ad una cessione intracomunitaria l’invio di beni in altro Stato membro per essere sottoposti a perizia o a lavorazione, indipendentemente dalla destinazione dei beni al termine delle prestazioni.

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