24 Dicembre 2015

Regime IVA delle cessioni di beni allo “stato estero”

di Marco Peirolo
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L’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina, al primo comma, la territorialità delle cessioni di beni mobili materiali, stabilendo – come “basic rule” – che tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso.

Il luogo impositivo è, quindi, individuato in funzione di un duplice parametro, di tipo giuridico e materiale, essendo richiesto che i beni siano in possesso di una determinata posizione doganale e che si trovino “fisicamente” in Italia nel momento di effettuazione della cessione, cioè – ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 – della consegna o spedizione. Questa regola, come recentemente stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza di cui alla causa C-446/13 del 2 ottobre 2014, vale non solo per le cessioni interne e all’esportazione, ma anche per quelle intracomunitarie, che l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993, nel testo riformulato dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), considera effettuate nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi o per suo conto.

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