Il regime speciale di esonero Iva in agricoltura
di Luigi ScappiniIl Legislatore comunitario ha previsto la possibilità di lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’Iva a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale (considerando 50 della Direttiva 2006/112/CE).
Tale facoltà, come noto, è stata recepita in Italia attraverso l’introduzione dapprima dell’articolo 34 del DPR n. 633/72 e successivamente, anche a seguito dell’evoluzione del comparto agricolo, dell’articolo 34-bis, sempre DPR Iva, specificamente afferente le attività connesse.
Il regime speciale previsto consiste in un regime speciale di detrazione dell’imposta il cui importo viene determinato attraverso l’applicazione, all’ammontare delle cessioni effettuate, di aliquote forfettarie individuate con decreto ministeriale.
In altri termini, la detrazione prevista nell’articolo 19 DPR n. 633/72 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta a debito si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti.
Iva a debito = corrispettivo di vendita X aliquota edittale
Iva a credito = corrispettivo di vendita X % di compensazione ex D.M. 23 dicembre 2005
In altri termini, l’Iva da versare è data da
Corrispettivo di vendita X (aliquota edittale – % di compensazione).
Tuttavia, non sempre in sede di cessione dei beni si applica l’aliquota edittale, infatti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 DPR n. 633/72 “l’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.”.
Ne deriva che le percentuali di compensazione sono applicabili anche alle cessioni di prodotti agricoli nei seguenti casi:
- conferimenti di beni da parte di soggetti in regime speciale Iva a cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni anch’esse in regime speciale si ricorda che l’articolo 34 comma 2, lett.c) include anche le cooperative tra i soggetti che rientrano nel regime speciale);
- cessioni effettuate da parte di soggetti passivi Iva cd. esonerati.
Nello specifico, il regime di esonero è disciplinato dal successivo comma 6 dell’articolo 34 DPR Iva che individua due requisiti necessari, uno di natura quantitativa e l’altro qualitativa.
Ne deriva che possono fruire del regime in oggetto tutti i soggetti, a prescindere dalla forma con cui viene esercitata l’attività.
Passando ad analizzare i requisiti richiesti, quello quantitativo consiste nell’aver conseguito nell’anno precedente (o nel presumere di conseguire nell’anno di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7.000 euro (precedentemente il limite era di 2.582,28 euro). Inoltre, il volume d’affari, e questo è il cd. requisito qualitativo, deve essere composto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al DPR n. 633/72 e quindi, l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura.
Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’art 26 del D.P.R. 633/72.
Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate.
Il regime comporta l’esonero da tutti gli adempimenti Iva a esclusione della numerazione e conservazione delle fatture che saranno emesse in duplice copia, di cui una consegnata proprio al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 DPR n 633/72.
Ma cosa accade in caso di superamento di uno o di entrambi i limiti individuati dal Legislatore?
In caso di superamento del solo limite qualitativo, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti) effettuando gli adempimenti relativi; egli tuttavia non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per l’anno successivo.
In caso di superamento del solo limite quantitativo il contribuente cessa di operare nel regime di esonero a partire dall’anno successivo.
Infine, nel caso di superamento di entrambi i, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni limiti diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partire dall’anno successivo cessa, inoltre, di operare in regime di esonero.
14 Aprile 2017 a 11:35
Buongiorno,
pare di capire da una lettura della norma che l’agricoltore esonerato non è obbligato nemmeno a rilasciare ed emettere una ricevuta non fiscale nel caso di vendita dei propri prodotti a soggetti privati.
Mi chiedo come il fisco possa monitorare il limite dei 7.000 euro, dalle sole autofatture?
Vi ringrazio