Risparmio energetico: adempimenti e documentazione necessaria
di Luca MambrinPer poter beneficiare della detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico bisogna porre in essere una serie di adempimenti ed è necessario acquisire, trasmettere e conservare specifica documentazione.
Documentazione da acquisire
È necessario il contribuente acquisisca:
- l’ASSEVERAZIONE di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme (previste dal D.M. 19.02.2007 e D.M. 11.03.2008). Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso immobile l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori se sono stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche, per specifiche tipologie di interventi quali:
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- opere sull’involucro degli edifici esistenti per la riduzione della trasmittanza termica, limitatamente alla sostituzione di finestre ed infissi;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente ad impianti di caldaie a condensazione con potenza elettrica nominale non superiore a 100 Kw.
Inoltre in base alle disposizioni introdotte dal D.M. 06.08.2009, l’asseverazione non è necessaria se:
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- viene sostituita da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- se è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28, L. n. 10/1991 la quale attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
- l’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (o qualificazione) ENERGETICA che contenga i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
Tale attestazione, redatta dal tecnico abilitato, deve essere prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dalla normativa locale emanata dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al D.M. 19.02.2007 come modificato dal D.M. 07.04.2008 e dal D.M. 06.08.2009.
Per gli interventi conclusi dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008 non è richiesto l’attestato di qualificazione/certificazione energetica:
- per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Inoltre l’art. 31 della L. n. 99/2009 ha abolito l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; per tali tipologie di lavori, se eseguiti dal 15.08.2009, va acquisita la sola asseverazione del tecnico abilitato.
- la SCHEDA INFORMATIVA (rilasciata dal tecnico abilitato) sugli interventi realizzati, che deve contenere:
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- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese
- i dati dell’edificio su cui sono stati eseguiti i lavori;
- la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Documentazione da trasmettere all’Enea
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica di presentazione) tramite la procedura “pratica riqualificazione energetica PRQ”:
- copia dell’attestato di certificazione energetica, ovvero dell’attestato di qualificazione energetica (allegato A);
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F, nel caso di interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi e installazione di pannelli solari).
E’ ammesso l’invio della documentazione in forma cartacea, entro 90 giorni dalla fine lavori a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA; inoltre si ricorda che la C.M. n. 21/E/2010 ha previsto la possibilità di rettificare la documentazione inviata all’ENEA anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, per eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
Documentazione da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria la seguente documentazione:
- l’asseverazione del tecnico abilitato;
- la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA;
- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
- le ricevute del bonifico attestante il pagamento (nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa).
In merito alle modalità di sostenimento delle spese bisogna infatti distinguere a seconda che il soggetto beneficiario sia titolare o meno di reddito d’impresa:
- nel caso di contribuenti privati i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato;
- nel caso di contribuenti titolari di reddito d’impresa i pagamenti potranno essere eseguiti anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale (assegno bancario).
Inoltre, se gli interventi riguardano parti comuni di edifici dovrà essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; mentre caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore dell’immobile deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Si ricorda infine che con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2014 è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La cancellazione dell’obbligo di comunicazione riguarda:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con periodo d ’imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).