27 Aprile 2015

La tabella “ABC” del Patrimonio netto

di Luca Dal Prato
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Il contenuto tabellare della nota integrativa include la compilazione di prospetti in cui è necessario indicare l’origine, la disponibilità e la distribuibilità delle riserve. Un’analisi particolarmente utile è fornita nell’appendice B) del nuovo Principio contabile Oic 28 «Il Patrimonio netto». L’art. 2424 c.c. fornisce infatti una classificazione del patrimonio netto per “originema, in nota integrativa, è necessario indicare anche la classificazione per “destinazione”, che muta in base alla possibilità di utilizzo delle stesse, nelle seguenti categorie:

  • riserve non disponibili: le quali non possono essere utilizzate (i.e. il capitale sociale, che può essere utilizzato esclusivamente per riduzione o copertura obbligatoria delle perdite eccedenti determinati limiti);
  • riserve disponibili: le quali possono essere utilizzate per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale, ma non sono distribuibili ai soci;
  • riserve distribuibili: le quali possono essere anche distribuite ai soci (i.e. attraverso dividendi, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 2423 e 2426, n. 5, c.c. e degli altri vincoli derivanti da altre disposizioni di legge o di statuto).

La definizione di distribuibilità della riserva può quindi non coincidere con quella di disponibilità: ne è un esempio è la riserva da soprapprezzo azioni, non distribuibile finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

In nota integrativa, l’utilizzo delle riserve è distinto a seconda dei loro vincoli con le lettere A-B-C che indicano rispettivamente:

  1. aumento di capitale;
  2. copertura perdite;
  3. distribuzione soci.

Le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La distinzione delle riserve per natura avviene tra riserve di capitale e riserve di utili. Le riserve di capitale si iscrivono al verificarsi della sottostante operazione o direttamente in sede di formazione del bilancio, senza alcuna delibera dell’assemblea (i.e. nel momento in cui la società ottiene il versamento in conto capitale, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie, da donazioni da parte dei soci o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci, dalla rilevazione di differenze di fusione). Le riserve di utili si iscrivono nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui quell’utile emerge in quanto (salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative) è necessaria l’approvazione del bilancio stesso da parte dell’assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare di destinazione dell’utile (cfr. §41-44 OIC 28).

Si riportano di seguito alcune riserve, tra le più frequenti, suddivise per utilizzo A-B-C.

 

A – Aumento nominale del capitale sociale

Riserva da sovrapprezzo azioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Riserva da conversione obbligazioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Riserva da utili netti su cambi

 

Riserva da deroghe ex co. 4, art. 2423, c.c.

 

Utili portati a nuovo

 

 

B – Copertura di perdite di esercizio

Riserva da sovrapprezzo azioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Riserva da conversione obbligazioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Riserva legale

 

Riserva da utili netti su cambi

 

Riserva da deroghe ex. co. 4, art. 2423, c.c.

 

Utili portati a nuovo

 

 

C – Riserve distribuibili ai soci

Riserva da sovrapprezzo azioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Riserva da conversione obbligazioni

La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale

Utili portati a nuovo

 

 

Riserve vincolate

Riserva per azioni o quote di società controllante

Riserva per azioni proprie

La riserva sovraprezzo azioni può essere utilizzata per aumentare la riserva legale.

Distribuibilità delle riserve

Riserva legale

Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all’ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art 2431 c.c.)

Riserva statutaria

Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di “conguaglio dividendi” ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare “a disposizione dell’assemblea”. Al di fuori delle predette ipotesi la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito da parte dell’assemblea straordinaria

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall’art. 2445, c.c., nonché sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione

Riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (i.e. la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall’art. 2431 c.c.

Riserva versamento soci in conto capitale

Detta riserva, se non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all’art. 2431 c.c.

Riserva da utili su cambi

La riserva da utili su cambi, ai sensi dell’art. 2426 n. 8 bis c.c. può essere distribuita solo dopo che l’utile netto su cambi è stato realizzato

Riserve facoltative

Sono distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.