12 Settembre 2017

Funzione strumentale dell’immobile e deduzione dei relativi costi

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività della azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19219 del 2 agosto 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di due avvisi di accertamento per Iva, Irap e Irpeg relativi agli anni 2000 e 2001 – emessi a seguito di una verifica della Guardia di finanza – con i quali venivano recuperati a tassazione una serie di costi (alcuni ritenuti non inerenti, altri non documentati, altri non di competenza).

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF