10 Giugno 2015

I chiarimenti della circolare 23/E sul ravvedimento operoso

di Sergio Pellegrino
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Con la circolare 23/E di ieri l’Agenzia analizza la disciplina del ravvedimento operoso, così come modificata dalla legge di stabilità per il 2015, fornendo due chiarimenti di un certo interesse.

La prima è relativa all’ambito di applicazione della lettera b-quater) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che stabilisce che la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se il ravvedimento operoso viene effettuato successivamente alla constatazione della violazione e quindi con un processo verbale di constatazione “in mano”.

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