Il ravvedimento operoso dell’imposta di registro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’istituto del ravvedimento operoso, contenuto nell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, è uno strumento tipicamente utilizzato dai contribuenti per regolarizzare violazioni tributarie riguardanti gli omessi versamento o le infedeli dichiarazioni al fine di evitare che tali violazioni siano constatate dall’Amministrazione Finanziaria con l’applicazione delle sanzioni in misura ordinaria. L’adempimento spontaneo del contribuente, infatti, consente allo stesso di sanare l’irregolarità fruendo di una sanzione ridotta graduata in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento (1/10 del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, ovvero 1/8 del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione), nonché degli interessi calcolati al saggio legale (1% a partire dal 1° gennaio 2014).
Nella prassi operativa, il ravvedimento operoso è utilizzato il più delle volte per sanare l’omesso versamento dei tributi alle scadenze previste (Iva periodica, saldi e acconti delle imposte sui redditi, ecc.), ben sapendo che la sanzione ridotta può rappresentare un “costo” non troppo elevato a fronte del ritardato adempimento. L’istituto in questione può essere utilizzato non solo per sanare le violazioni riguardanti i tributi che derivano da una dichiarazione periodica (modello Unico, dichiarazione Iva, ecc.), ma anche per regolarizzare i tributi liquidati direttamente dagli Uffici e come tali non derivanti da una dichiarazione periodica, primo tra tutti l’imposta di registro. Tale tributo, infatti, qualificandosi come imposta d’atto, è normalmente liquidato dall’Ufficio a seguito della presentazione per la registrazione degli atti formati per iscritto ed anche in tale ambito possono emergere successive violazioni riguardanti la corretta determinazione della base imponibile. La modalità di regolarizzazione di tale imposta, tuttavia, è differente a seconda delle modalità di liquidazione del tributo, potendosi distinguere due ipotesi:





