26 Luglio 2017

Inammissibile l’appello se non si deposita la ricevuta di spedizione

di Luigi Ferrajoli
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Com’è noto, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 546/1992, la procedura di costituzione in giudizio del ricorrente richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso o dell’appello, dell’originale dell’atto introduttivo notificato a norma degli articoli 137 c.p.c. e seguenti, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

In merito al dibattuto tema dell’inammissibilità dell’appello in caso di mancata allegazione della ricevuta di spedizione, di particolare interesse si rivela la sentenza n. 1373 dello scorso 24 aprile con cui la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha offerto interessanti spunti di discussione.

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Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli
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