19 Aprile 2016

Interessi passivi e deducibilità ai fini Ires

di Giovanna Greco
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L’articolo 4 del D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) ha apportato alcune modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi applicabili dalle società di capitali a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Le novità riguardano l’abrogazione della disposizione che limita, in capo all’emittente, la deducibilità di interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari emessi, l’inclusione nel calcolo del Rol dei dividenti incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, n. 1, cod. civ. e la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

L’articolo 96, comma 1, primo periodo, del Tuir stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La parte residua, e quindi l’eccedenza rispetto al 30% del Rol, non deducibile nell’esercizio, potrà essere portata in deduzione negli esercizi successivi in caso di Rol capiente.

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