15 Marzo 2017

Irap e accantonamenti “particolari”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Secondo quanto affermato dalla R.M. 52/E/1998, i costi di chiusura della discarica (cd. oneri “post mortem”), determinati sulla base di un’apposita perizia di stima asseverata e redatta da un tecnico abilitato, che le imprese che la gestiscono devono sostenere dopo lo sfruttamento del sito, sono deducibili dal reddito d’impresa già nei periodi d’imposta in cui avviene lo sfruttamento della discarica, in funzione della percentuale di riempimento della stessa, e ciò al fine di rispettare il principio di correlazione costi-ricavi. Dal punto di vista contabile, gli oneri in questione, determinati nei modi anzidetti, costituiscono degli accantonamenti, da imputare nelle voci B12) e B13) del conto economico.

Nella circolare 12/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato che la deduzione degli accantonamenti in questione poteva avvenire al momento dell’utilizzo del fondo, e quindi nei periodi d’imposta successivi alla chiusura della discarica, in funzione degli oneri effettivamente sostenuti, pur in assenza di un’imputazione a conto economico (utilizzo del fondo).

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La deducibilità dal reddito d’impresa dei componenti negativi derivanti da beni strumentali
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