12 Luglio 2016

La circolazione del credito tributario

di Carla GrandeDavide De Giorgi
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12552, del 7 giugno 2016, chiarisce il perimetro applicativo del divieto ex articolo 43-bis, D.P.R. n. 602 del 1972, che vieta al cessionario di un credito tributario di effettuare una nuova cessione.

In estrema sintesi, i Giudici del “Palazzaccio” facendo proprie le conclusioni delle Corti “minori” hanno ritenuto non applicabile il divieto di doppia alienazione del credito tributario al caso in cui la successiva cessione costituisca il mero effetto della cessione di azienda, limitando l’applicazione della norma alla fattispecie di negozio di cessione del credito tributario, o meglio di negozio il cui oggetto (o il cui effetto) tipico sia proprio il trasferimento del credito.

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