24 Dicembre 2015

La modifica della compagine sociale nelle società di persone

di Luca Mambrin
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Nel caso di società di persone il reddito prodotto, determinato al termine del periodo d’imposta, va riferito ai soci che rivestono tale qualifica a quella data. In particolare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Tuir tali redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Ai sensi del successivo comma 2 le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Nel caso in cui il valore dei conferimenti non risulti determinato, le quote si presumono uguali. Nel caso di variazione delle quote di partecipazione agli utili, gli effetti fiscali si producono con decorrenza diversificata a seconda che la stessa comporti la modifica della compagine sociale ovvero una semplice variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti.

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