La qualità delle spese conta per stabilire la soggettività Irap
di Federica FurlaniLa Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sull’assoggettabilità Irap dei piccoli professionisti con l’ordinanza n. 7153 del 26 marzo 2014.
L’aspetto interessante di questa nuova pronuncia è rappresentata dal fatto che la Suprema Corte ha evidenziato come sia a tal fine rilevante la qualità delle spese sostenute dal professionista, e non soltanto la quantità, come di fatto implicitamente pretendeva l’azione dell’Amministrazione finanziaria, che ad un determinato ammontare di costi ha ricondotto nel caso di specie inesorabilmente la presenza di un’attività autonomamente organizzato.
Come noto, il presupposto per l’applicazione dell’Irap ai piccoli professionisti è infatti l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata alla erogazione di servizi. Stabilire però quando un’autonoma organizzazione sussista o meno, è tuttora, a distanza di anni, fonte di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione.
Partendo dall’origine, dopo alcune avvisaglie del 2004 (sentenza 21203 del 5.11.2004), la Cassazione ha manifestato il proprio pensiero con sentenza 3677 del 16 febbraio 2007, ove è stato affermato che l’attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
– sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
– si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Per far sorgere l’obbligo del pagamento del tributo è quindi sufficiente l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovvero di un quid pluris che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
Nel corso degli anni si sono susseguite numerose sentenze della Suprema Corte volte ad accertare o meno l’esistenza dell’autonoma organizzazione, unitamente alle posizioni dell’Amministrazione finanziaria (per tutte si veda la circolare 48/E/2008).
Ieri la Cassazione è tornata sul tema, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il pagamento dell’Irap ad un avvocato che aveva sostenuto spese di modeste dimensioni per una segretaria e spese più rilevanti per trasferte e compensi ai domiciliatari.
Il rigetto si basa sulla considerazione che l’Agenzia, ricorrendo avverso la sentenza della CTR Abruzzo, non aveva contestato adeguatamente le valutazioni fatte dal giudice di secondo grado, ma si era limitata a sottolineare la quantità delle spese sostenute dal professionista.
Per quanto riguarda le spese per la segretaria, la Corte si è già più volte espressa affermando che ci sono ipotesi in cui la presenza di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità contributiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma rappresenta semplicemente una “comodità” per lui (e per i suoi clienti) e dunque non assume valore decisivo per l’esistenza di un’autonoma organizzazione e quindi per l’ assoggettamento ad Irap.
La Corte, con l’ordinanza in commento, non ha pertanto ritenuto che una valutazione sull’ammontare delle altre spese (per trasferte e compenso ai domiciliatari), che, nel caso di specie erano di ammontare più consistente, fosse decisivo ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo pertanto tale requisito non sussistente per il contribuente.
Sulla necessità di definire una volta per tutte l’annosa questione della soggettività passiva Irap, giova ricordare che, con la Legge di Stabilità 2013, era stato studiato un fondo per consentire di escludere dal 1° gennaio 2014 dall’applicazione dell’imposta professionisti e micro imprese, contribuendo ad abbattere i contenziosi (e quindi i significativi costi correlati per contribuenti ed Erario). Purtroppo, però, con la Legge di Stabilità 2014 questo fondo è stato abolito.
Siamo quindi condannati a navigare a vista, facendo affidamento sulle ripetute pronunce della Cassazione per cercare di delineare delle “linea guida” da seguire per capire quando l’Irap è effettivamente dovuta per i contribuenti di piccole dimensioni.