4 Agosto 2017

La rivalsa dell’Iva

di EVOLUTION
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Mediante la rivalsa il soggetto passivo cedente o prestatore addebita l’Iva al proprio acquirente, che se soggetto privato rimane inciso dall’imposta, mentre se trattasi di altro operatore può recuperare l’Iva mediante l’esercizio della detrazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le caratteristiche principali della rivalsa.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. 633/1972, la rivalsa consente al soggetto passivo cedente o prestatore di recuperare l’Iva relativa all’operazione imponibile effettuata, che deve essere versata all’Erario, nei confronti del proprio acquirente. In tal modo il cedente o prestatore è, al contempo, debitore verso lo Stato e creditore verso il proprio cliente.

Occorre tener presente che il rapporto che si instaura tra fornitore e acquirente è di natura privatistica e non tributaria. Pertanto, qualora il cessionario o il committente si rifiuti di versagli l’Iva, il cedente o prestatore, per vedere soddisfatto il proprio credito, deve rivolgersi al giudice ordinario.

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