In tal senso il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui “Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e pertanto esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie – come delineate dall’articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche dopo la sostituzione operata dall’articolo 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 – per rientrare in quelle del giudice ordinario” (sentenza n. 6632/2003).
Le caratteristiche principali del meccanismo della rivalsa sono le seguenti:
- obbligatorietà. Il fornitore è obbligato ad addebitare l’Iva all’acquirente ed è nullo ogni patto contrario (articolo 18, comma 4, D.P.R. 633/1972). Non può quindi essere prevista contrattualmente una clausola che disponga che l’Iva sia a carico del fornitore;
- autonomia rispetto all’operazione assoggettata all’imposta;
- insorgenza all’atto della fatturazione dell’operazione.
Il principio di ordine generale, secondo cui la rivalsa è obbligatoria, trova una deroga per le cessioni di beni di cui ai numeri 4 e 5 del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 633/1972, nonché per le prestazioni di servizi di cui al comma 3, primo periodo, del successivo articolo 3 (articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Trattasi in pratica delle cessioni e prestazioni gratuite, nonché delle operazioni che determinano la destinazione di beni e servizi a finalità estranee all’esercizio d’impresa (autoconsumo).
Per queste operazioni il cedente o prestatore può emettere la fattura senza addebitare l’Iva, indicando sul documento la dicitura “non esercitata la rivalsa”. In questi casi:
- il cessionario o committente non detrae l’Iva, non avendola assolta;
- il cedente o prestatore deve comunque versare l’imposta all’Erario.
Resta ferma la possibilità per il fornitore di emettere fattura con addebito dell’imposta. Evidentemente, in tal caso, l’acquirente soggetto passivo può detrarsi l’Iva assolta (risoluzione AdE 205/E/2009).
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