18 Novembre 2015

La solidarietà Iva tra impresa di costruzioni e acquirente di immobili

di Cristoforo Florio
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L’articolo 60-bis del d.p.r. n. 633/72, introdotto dalla Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), prevede – al comma 3-bis – uno speciale regime di solidarietà passiva tra il venditore (soggetto Iva) e l’acquirente (soggetto Iva o persona fisica) di un immobile, relativamente all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla cessione immobiliare, nonché per le relative sanzioni.

In particolare, la norma citata – in vigore dal 1° gennaio 2008 – prevede che, in caso di corrispettivo di vendita indicato nell’atto di cessione immobiliare (e nella relativa fattura di vendita) differente dal corrispettivo “effettivo”, l’acquirente “(…) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione (…)”.

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