6 Settembre 2017

La svalutazione delle immobilizzazioni materiali

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

In tema di svalutazione di immobilizzazioni materiali l’articolo 2426, comma 1, n. 3, del cod. civ., stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.

La società deve quindi valutare alla data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore relativi ai beni materiali: se tali indicatori dovessero sussistere, la società deve procedere alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettuare una svalutazione qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Analisi del nuovo bilancio d’esercizio
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF