9 Novembre 2015

L’applicazione dell’IVA alle permute

di Marco Peirolo
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Secondo la disciplina civilistica, nella permuta, il corrispettivo è rappresentato dallo scambio di cosa contro cosa o di diritti (art. 1552 c.c.).

Ai fini IVA, invece, la permuta ha una portata più ampia in quanto si considerano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. L’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, in particolare, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi sono soggette ad imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate; ciascuna operazione deve essere, pertanto, considerata distintamente ai fini non solo dell’applicazione dell’imposta, ma anche della determinazione della base imponibile, dell’aliquota e del momento impositivo.

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