Le cessioni a titolo di sconto premio e abbuono ai fini Iva
di Luca MambrinNon sono sempre facilmente identificabili le somme, a titolo di sconto, da inserire nel computo della base imponibile Iva, pertanto risulta necessario chiarire i requisiti e l’esposizione in fattura.
L’articolo 15, D.P.R. 633/1972, elenca una serie di operazioni relative a somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o la prestazione del servizio a cui si riferiscono e pertanto sono esclusi dal computo della base imponibile, anche se accessorie ad operazioni imponibili, non imponibili o esenti.
Tra le varie fattispecie elencate il numero 2) del citato articolo 15 stabilisce che non concorre a formare la base imponibile “il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
Si tratta comunemente dei cosiddetti “sconti merce” (o sconti in natura) che rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.
Affinché tali sconti in natura non siano assoggettati ad Iva è necessario che:
- la cessione a titolo di sconto sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali;
- il bene ceduto a titolo di sconto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto ai beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce.
Come si evince dalla condizioni richieste dalla norma, non è necessario che il bene ceduto a titolo di sconto rientri necessariamente fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente o che si tratti di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria. Come precisato infatti anche nella R.M. 362125/1986 le cessioni a titolo di sconto e abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, “rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell’art. 15 sempreché le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono”.
Se le cessioni avvengono in assenza di almeno una delle condizioni sopra richiamate allora il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto dovrà essere assoggettato ad Iva, ad esempio quando:
- lo sconto merce viene riconosciuto al cliente successivamente alla conclusione del contratto originario;
- ai beni ceduti a titolo di sconto, se ceduti dietro corrispettivo dovrebbe essere applicata un’aliquota Iva più elevata rispetto a quella prevista per i beni che sono ceduti a titolo oneroso.
In merito poi alle indicazioni da riportare in fattura l’articolo 21, comma 2, lett. h), D.P.R. 633/1972, richiede poi che la stessa debba contenere i “corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2”. È necessario quindi che venga esposto in fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto ancorché non concorra alla formazione della base imponibile.
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 14, D.P.R. 633/1972, la cui definizione varia a seconda che sia possibile accertare cessioni o prestazioni analoghe a quelle oggetto di valutazione.
Nel caso infatti sia possibile
accertare l’esistenza di operazioni analoghe allora è possibile utilizzare il valore comparato, dove per valore normale si intende
l’importo che il cessionario o committente, al
medesimo stadio di commercializzazione (quindi assume rilevanza se quel bene viene ceduto dal produttore, dal grossista o dal dettagliante) di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio dovrebbe pagare
in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i
beni o servizi in questione nel tempo o nel luogo di tale cessione o prestazione.Se
non sono rinvenibili cessioni o prestazioni analoghe allora per valore normale, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell’articolo 14, si intende:a) per le
cessioni di beni, il
prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il
prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;b) per
le prestazioni servizi, le
spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.Quindi, nel caso in cui il bene oggetto dello sconto
sia un bene prodotto o commercializzato dall’impresa, il valore normare da indicare in fattura, escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972, sarà pari al
prezzo di vendita riportato sulla stessa per la cessione principale, mentre, nel caso in cui i beni ceduti a titolo di sconto
non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa o siano beni diversi rispetto a quelli oggetto della cessione principale, allora potrà essere indicato come valore normale escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972,
il prezzo di acquisto degli stessi.