Le novità fiscali del Jobs act autonomi
di Luca MambrinCon la sua recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Legge 81/2017 nota come “Jobs act autonomi” che ha introdotto con gli articoli 8 e 9 alcune novità di carattere fiscale sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando alcune modifiche all’articolo 54, comma 5, del Tuir, in particolare sulle regole ed i criteri di deducibilità:
- delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;
- delle spese di vitto ed alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede che le spese per:
- l’iscrizione a master;
- i corsi di formazione o di aggiornamento professionale,
- l’iscrizione a convegni e congressi,
sono integralmente deducibili entro il limite annuo di euro 10.000.
Fino allo scorso anno la norma prevedeva che tali spese fossero deducibili nel limite del 50%, mentre da quest’anno viene introdotto un limite massimo di deducibilità annuale pari ad euro 10.000, comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all’evento formativo.
Si ritiene siano ancora validi i chiarimenti forniti dall’ Agenzia delle Entrate nella circolare 35/E/2012, nella quale, con riferimento alla precedente disposizione normativa, era stato precisato che tale limitazione dovesse essere applicata anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria dai professionisti iscritti in albi professionali.
Non viene invece fatto alcun riferimento nella nuova disposizione alle associazioni professionali o alle società tra professionisti pertanto non è chiaro se il limite di deducibilità debba essere riferito a ciascun associato (o socio) o all’associazione (o società); inoltre dovrebbe essere confermato che la norma non interessa le spese sostenute dal professionista per la formazione dei propri dipendenti, le cui spese dovrebbero essere deducibili come spese per prestazioni di lavoro.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986 dispone l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, tipicamente le agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015, che assistono il lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre l’articolo 9 della Legge 81/2017 ha previsto l’integrale deducibilità, senza alcuna limitazione di importo, degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, quali polizze stipulate per fronteggiare il rischio del mancato pagamento per i servizi prestati dal lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate ai criteri di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale l’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede che tali spese siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta: il jobs act autonomi interviene su tale disposizione prevedendo la non applicazione di tali limiti, e quindi la piena deducibilità di tali spese nel rispetto di alcune condizioni quali:
- il sostenimento delle stesse da parte del lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’incarico conferito;
- l’addebito analitico delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.
Come in passato l’importo delle spese sostenute dovrà comunque essere indicato in fattura quale compenso ed assoggettato a ritenuta d’acconto, ad Irap e a contribuzione previdenziale, potendo tuttavia il professionista beneficiare dell’integrale deducibilità. Se tali spese non venissero riaddebitate o venissero addebitate in modo non analitico, sarebbero deducibili nei limiti previsti (75% del loro ammontare fino al 2% dei compensi annui).
Nel caso in cui la spesa per l’esecuzione di un incarico conferito venga invece sostenuta direttamente dal committente, l’articolo 8, comma 1, della Legge 81/2017 modificando l’articolo 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir ha previsto che tali spese non costituiscano compensi in natura tassabili a carico del professionista, mentre il committente potrà dedurre tali spese direttamente applicando le regole ordinarie.
Fino al 2016 tale disposizione era applicabile solo alle spese di vitto e alloggio le quali non costituivano compensi se acquistate direttamente dal committente, mentre l’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 aveva previsto poi, a decorrere dal 2017, che anche le spese di viaggio e trasporto se sostenute direttamente dal committente non concorrevano alla determinazione del reddito del lavoratore autonomo: con la nuova modifica apportata dal jobs act autonomi tale disciplina viene estesa non solamente alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ma a tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, le quali quindi non costituiranno compensi in natura per il professionista.
Infine, come previsto dal secondo comma dell’articolo 8 della Legge 81/2017, si evidenzia che le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986 trovano la loro applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.