17 Ottobre 2015

L’emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo

di Luca Mambrin
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Tra gli elementi obbligatori della fattura l’art. 21 comma 2 lett. n) del D.P.R. n. 633/1972 prevede che venga riportata “l’annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

Di regola infatti la fattura deve essere emessa dal cedente o dal prestatore, cioè dal soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazioni di servizi, il quale tuttavia ha la facoltà di accordarsi con un altro soggetto, il cessionario del bene o il committente del servizio oppure un soggetto terzo, che si assume l’impegno di emettere la fattura per conto del fornitore, ferma restando la sua responsabilità per l’adempimento nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

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