11 Marzo 2017

L’inerenza dei costi si lega all’attività dell’impresa

di Armando Fossi
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È noto che l’inerenza all’attività dell’impresa è un requisito necessario affinché un costo possa essere considerato deducibile. La norma di riferimento è l’articolo 109, comma 5, del Tuir, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Si ha inerenza quando si configura una correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile. In tal senso, l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 30/9/944 del 7 luglio 1983 ha precisato che “il concetto di inerenzanon è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese a fini promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi”.

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La deducibilità dal reddito d’impresa dei componenti negativi derivanti da beni strumentali
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