24 Agosto 2015

L’utilizzo esclusivo di carte di credito e debito evita la tenuta della scheda carburante

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF

Il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (provvedimento noto come “D.L. Sviluppo”) ha modificato con decorrenza 14/5/2011 le previsioni contenute nel richiamato DPR n.444/1997, provvedimento che regola e disciplina l’obbligo di tenuta della scheda carburante quale strumento di certificazione dell’acquisto di carburante per autotrazione. In particolare la lett. l) c. 1 dell’art.7 del citato D.L., nello stabilire il principio a cui deve attenersi la semplificazione introdotta con il predetto decreto, prevede la “abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate”. Nel tradurre in concreto tale principio, la lett. p) co. 2 dell’art.7 del D.L. Sviluppo ha introdotto una modifica al richiamato DPR n.444/1997, aggiungendo un nuovo co. 4 all’art.1 che prevede quanto segue “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”. Nella sostanza, quindi, viene introdotta una ulteriore ipotesi di esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva (senza alcuna distinzione o limitazione e, quindi, soggetti interessati sono sia imprese che professionisti, sia organizzati in forma individuale che collettiva) che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate. Ecco, quindi, che in virtù di tali modifiche, gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentiranno ai soggetti Iva, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo (salvo quanto tra un attivo si andrà a commentare).

La previsione normativa, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art.7 c. 6 del DPR n.605/73, ovvero: le banche, Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV), le società di gestione del risparmio (SGR), nonché ogni altro operatore finanziario. Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF