12 Marzo 2015

Mediazione parziale, questa sconosciuta

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Almeno in linea teorica, nella procedura di mediazione tributaria sussiste la possibilità di giungere ad una conclusione parziale, ossia limitata ad alcuni aspetti che l’ufficio procedente ritiene di condividere rispetto alle deduzioni del contribuente, con prosieguo in contenzioso tributario dei rilievi su cui non è stato trovato un punto d’intesa. Il vantaggio ottenibile è di immediata percezione: rispetto al rilievo mediato si fruirà della riduzione delle sanzioni nella misura del 40%. In tale direzione si esprime, seppur in maniera residuale, la Circolare n.9/E/2012, secondo cui: “Stante la marcata finalità deflativa dell’istituto in esame, si ritiene che la conclusione di una mediazione parziale possa intervenire esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di specifiche e motivate ragioni. In altre parole, la conclusione della mediazione, in armonia con la ratio del nuovo istituto, deve condurre, di norma, alla definizione del rapporto, evitando l’attivazione della fase giurisdizionale”.

In termini pratici a livello centrale il pensiero è il seguente:

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