29 Febbraio 2016

Modalità di applicazione del reverse charge “esterno”

di Marco Peirolo
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La traslazione dell’obbligo d’imposta in capo al cessionario o committente, soggetto passivo italiano, prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da soggetti non residenti implica che l’imposta non possa essere assolta dalla posizione IVA italiana del cedente o prestatore estero (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2015, n. 21). Di conseguenza, laddove il reverse charge non trova applicazione, l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che sia l’operatore non residente ad adempiere agli obblighi d’imposta direttamente, se è identificato ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero tramite un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997.

Le ipotesi in cui ricorre l’obbligo di identificazione ai fini IVA da parte del cedente o prestatore non residente si riferiscono, essenzialmente, alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di cessionari o committenti italiani non soggetti passivi d’imposta, ovvero di cessionari o committenti non residenti, anche se soggetti passivi (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 agosto 2010, n. 89).

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