16 Gennaio 2017

Modalità di nomina del rappresentante fiscale

di Marco Peirolo
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Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19482/2016, al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva parziale, in quanto la responsabilità solidale che ne caratterizza l’operato, prevista dall’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, è limitata alle operazioni (attive e passive) compiute dal rappresentato estero per il suo tramite.

Il rappresentante fiscale agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza, ma la sua responsabilità è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme sulla territorialità delle operazioni e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta (risoluzione AdE 66/E/2002).

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