18 Maggio 2017

Modello Redditi PF 2017: detrazione per investimenti in start up

di Federica Furlani
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Il D.L. 179/2012 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore degli investimenti effettuati in start up innovative, le cui modalità di attuazione sono definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016.

Innanzitutto, si considerano start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tale agevolazione, inoltre, si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 21 del Regolamento 651/2014/UE e alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.

Ai contribuenti che investono somme (conferimenti in denaro) nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero attraverso “intermediari qualificati”, ossia investendo in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, è riconosciuta una detrazione d’imposta Irpef nel 2016 del:

  • 19% per investimenti in start up innovative;
  • 25% per investimenti in start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Si evidenzia che dal 2017 (legge di Bilancio 2017) le aliquote di detrazione sono aumentate al 30%.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro (dal 2017: 1.000.000 euro) e comporta, quindi, un risparmio Irpef massimo all’anno di 95.000/125.000 euro (= 19%/25% x 500.000).

Per fruire dell’agevolazione va compilata la sezione VI del quadro RP, in particolare il rigo RP80.

rp80

L’investimento nella start up innovativa deve essere mantenuto per almeno tre anni (per gli investimenti perfezionati dal 1.1.2015): l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per questo motivo nel modello Redditi PF 2017 sono state aggiunte le caselle 8, 9 e 10 dedicate alla “Decadenza Start up – Recupero detrazione”.

Nell’ipotesi di cessione prima dei tre anni, il rigo RP80 va quindi compilato indicando i seguenti dati:

  • colonna 8: gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
  • colonna 9; la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l’importo della presente colonna 2 va ad aumentare l’imposta lorda di tale periodo;
  • colonna 10: l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righi RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

Si evidenzia che l’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Si ricorda infine che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

 

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