– certificare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL),
– effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,
– dai soggetti Iva nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Alla luce di quanto affermato in precedenza, è possibile individuare le ipotesi di acquisto di carburante per autotrazione per le quali non è possibile utilizzare la scheda carburante. Si tratta di:
– acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
– acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
– acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
– rifornimenti durante l’orario di chiusura (self-service);
– procedura di “netting” in uso nel settore petrolifero;
– cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (articolo 6 DPR n.444/1997);
– cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge n.298/1974
(modifica decorrente dal 1.1.2006 per effetto delle modifiche apportate all’articolo 6 del DPR n.444/1997 dal comma 109 articolo 1 della legge n.266 del 2005);
– carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.
Nelle ipotesi sopra elencate si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Il paragrafo 2 della C.M. n.205/E/1998 ha precisato che “nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione”. Quindi la prassi invalsa in alcuni contribuenti di rifornirsi negli orari serali o nei weekend da impianti stradali chiusi, attraverso le apparecchiature attrezzate per l’erogazione del carburante con la formula self service, chiedendo successivamente l’apposizione del timbro e della firma sulla scheda carburate, risulterebbe errata. Tali rifornimenti andrebbero certificati con fattura, chiedendone l’emissione all’esercente presentando la ricevuta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’erogazione del carburante.
Vi sono poi situazioni – espressamente disciplinate dal legislatore – nelle quali non vige il divieto di fatturazione per l’acquisto di carburante per autotrazione ma è possibile – dietro apposita richiesta da parte del cliente – richiedere, in luogo della scheda carburante, l’emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del DPR n.633/1972. Si tratta di:
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE (articolo 12 del decreto legge n.457/1997 conv. nella legge n.30 del 1998).
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all’articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR n.277 del 9.6.2000).
È importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all’atto di effettuazione dell’operazione, a pena di decadenza del relativo diritto.
Procedura del “netting”
Particolarmente utilizzata è la cosiddetta procedura del “netting”, che prevede l’effettuazione di un rifornimento attraverso specifiche carte che vengono normalmente rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere a soggetti che percorrono molti chilometri ovvero a imprese che si trovano a gestire significative flotte aziendali.
Il contratto di “netting” è un contratto di somministrazione secondo il quale il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera stessa; tali imprese, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la società petrolifera.
La società petrolifera rilascia alle imprese convenzionate una tessera magnetica, con la quale possono essere effettuati i rifornimenti presso il distributore di carburante. Tale tessera è nella sostanza una carta finanziaria, una sorta di carta di credito utilizzabile solo per l’acquisto di carburanti: al momento dell’erogazione del carburante l’utilizzatore quindi non paga nulla all’esercente, ma si vedrà recapitare periodicamente (di solito ogni 15 giorni o ogni mese, a seconda degli accordi) una fattura riepilogativa che verrà registrata in contabilità. Successivamente l’utilizzatore pagherà alla scadenza concordata l’importo addebitato in fattura.
Nel caso in cui i rifornimenti vengano effettuati sulla base di un contratto di “netting”, non deve essere applicata la disciplina della scheda carburante, in quanto di tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione di beni. L’acquisto del carburante, come detto, viene certificato dalla fattura emessa dalla compagnia petrolifera.