5 Dicembre 2016

Il reverse charge “esterno” per le operazioni rilevanti in Italia

di Marco Peirolo
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Fino al 31 dicembre 2009, l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che i soggetti passivi non residenti né stabiliti in Italia, che avessero effettuato operazioni nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione, dovessero assolvere agli obblighi IVA derivanti dalla disciplina nazionale identificandosi direttamente in Italia o tramite la nomina di un rappresentante fiscale.

Nel peculiare caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, i soggetti non stabiliti potevano scegliere se identificarsi in Italia (direttamente o tramite la nomina di un rappresentante fiscale) o non identificarsi.

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