Servizi infragruppo deducibili quando è verificata l’utilità per la società
di Fabio Landuzzi
L’Amministrazione non può disconoscere la deducibilità fiscale delle cd. “spese di regia” addebitate dalla capogruppo alle proprie controllate se risulta verificata, anche in astratto, l’utilità di questi servizi rispetto all’attività svolta dalla società ricevente, laddove gli addebiti siano regolati ad un accordo che contenga il dettaglio delle prestazioni da rendere, e la specificazione dei criteri oggettivi di ripartizione dei costi sostenuti dalla capogruppo; ciò, unito alla dimostrata inidoneità della struttura organizzativa delle controllate per l’espletamento in proprio delle attività ricevute dalla controllante, rende legittima l’imputazione pro-quota alle controllate dei costi sostenuti dalla casa madre per l’operatività delle funzioni aziendali coinvolte nella erogazione dei servizi.
Questi principi hanno trovato un ampio avallo giurisprudenziale. La CTR della Lombardia con sentenza n. 115/46/11 del 21 novembre 2011 ha trattato il caso di cd. management fees riferite a servizi centralizzati per tutte le imprese del gruppo che si sostanziavano nella disponibilità di locali, servizi amministrativi, servizi legali, servizi commerciali, ecc. I costi sostenuti dalla capogruppo per l’espletamento di queste attività venivano quindi ripartiti fra le società del gruppo sulla base della chiave di allocazione rappresentata dal fatturato pro-capite. I Giudici milanesi hanno ritenuto sussistenti gli elementi di effettività ed inerenza dei costi sostenuti dalla controllata tenuto conto anche della sua inidoneità organizzativa che la poneva nelle condizioni di non potere provvedere in proprio alla prestazione di questi servizi strettamente riferiti alla propria attività.
L’aspetto della inidoneità della struttura organizzativa della società beneficiaria dei servizi era già stato sottolineato dalla stessa CTR della Lombardia nella sentenza n. 55 del 15 dicembre 2004; in quella fattispecie, condividendo quanto dedotto dal contribuente, la CTR aveva rigettato una pretesa documentale dell’Amministrazione che sarebbe fatta a posteriori, quando a fronte dei flussi quotidiani e continui di servizi, di prestazioni e di supporti resi dalla capogruppo, unitamente all’organigramma del gruppo e della società controllata, si avevano in concreto a disposizione elementi valutativi sufficienti a dimostrare che la società controllata non sarebbe stata in grado, da sola, di svolgere quelle funzioni riferite alla propria attività.
Lo stesso tema, con ulteriore rilevanza dovuta al fatto che la società capogruppo che prestava i servizi e quindi addebitava i costi alla controllata era residente all’estero, è stato trattato dalla CTR della Lombardia nella sentenza n. 47 del 25 marzo 2013; in questa sede, confermando il giudicato di primo grado, è stato constatato che i servizi resi dalla capogruppo estera non erano solo limitati all’area commerciale, ma si espandevano anche all’area finanziaria, di management, legale e di ricerca. Si trattava quindi, a giudizio della CTR, di servizi che fornivano un “concreto e sicuro vantaggio e si riferivano a molti settori operativi della società”. E’ stato anche apprezzato che tali costi venissero allocati secondo precisi parametri in grado di misurare in modo oggettivo l’impatto delle attività prestate sulla singola impresa ricevente: il numero dei dipendenti; il fatturato. L’addebito dei costi sostenuti dalla capogruppo è stato quindi ritenuto adeguatamente collegato al “valore dei servizi ricevuti” tanto da far si che i costi stessi risultassero certi, inerenti e congrui. Non ultimo, i Giudici milanesi hanno anche apprezzato che i costi sostenuti dalla capogruppo estera, prestatore dei servizi, fossero stati sottoposti ad un’attestazione rilasciata da una società di revisione indipendente; si tratta di un elemento fortemente rafforzativo della correttezza del comportamento delle parti, come già riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella CM 271/E/1997.