- acquisto, e quindi le quote di ammortamento, ovvero i canoni di leasing o di noleggio, in caso di acquisizione dei beni tramite i predetti contratti;
- spese di impiego e di manutenzione.
Nell’ambito dei beni oggetto delle descritte limitazioni alla deducibilità rientrano non soli i beni mobili materiali, ma anche quelli immateriali, ivi compreso il software, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche, sia fisse che mobili. A titolo esemplificativo, rientrano i costi sostenuti per l’acquisto di modem, router o per l’acquisto di un software specifico. Sono invece esclusi dalle limitazioni i costi sostenuti per l’acquisto di personal computer, sia pure utilizzati per la connessione ad internet, che restano quindi deducibili secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa (risoluzione AdE 104/E/2007). Come riportato nell’articolo 102, comma 9, del TUIR, il limite dell’80% si applica alle spese relative ad “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lett. gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”. Il predetto codice delle comunicazioni, cui fa rinvio la norma in esame, riguarda “i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva”.
Sul punto, è bene precisare che la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha inteso prevedere una presunzione di carattere “assoluto”, secondo cui le spese sostenute per l’acquisto e la gestione dei servizi di comunicazione elettronica, per le loro peculiari caratteristiche sono destinati a soddisfare sia esigenze imprenditoriali (o professionali), sia bisogni di carattere personale, ragion per cui è stata individuata una forfetizzazione percentuale dell’inerenza di detti costi. In altre parole, in presenza di costi suscettibili di utilizzazione promiscua, si applicano le limitazioni previste dall’articolo 102, comma 9, del TUIR,senza possibilità di effettuare alcuna valutazione relativamente alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Per i suddetti motivi, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 214/E/2008, e nella successiva risoluzione 320/E/2008,ha chiarito che l’articolo 102, comma 9, del TUIR, rappresenta una norma di “sistema” e, pertanto, non può essere oggetto di interpello disapplicativo di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973. In senso contrario alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, si segnala la posizione del CNDCEC (tramite l’Istituto di Ricerca), che con la circolare 12.5.2008, n. 1, ha affermato che l’attivazione dell’interpello potrebbe evitare la deducibilità limitata di quelle spese che sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Pertanto, laddove ci si trovi in presenza di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle loro caratteristiche tecniche, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle imprenditoriali, i relativi costi sono deducibili in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (risoluzione 320/E/2008). In questo senso, si segnala anche la Norma di comportamento n. 175 dell’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), secondo cui “l’applicazione di tale limitazione anche a beni e servizi di trasmissione dedicati che, per le loro caratteristiche tecniche o per i vincoli oggettivi del sistema in cui sono inseriti, non possono avere utilizzi promiscui, non ha alcuna giustificazione logico-sistematica, in relazione ai principi generali che regolano la determinazione del reddito imponibile ed in particolare all’applicazione del principio di inerenza (…). Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità prevista dall’articolo 102, comma 9, del TUIR debba riguardare soltanto quelle apparecchiature che, anche solo potenzialmente, si possono prestare ad utilizzi personali o promiscui”.
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