Spese di trasferta con limiti alla deduzione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 95, comma 3, del Tuirdisciplina la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ove ha sede l’impresa: sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale regime è applicabile a tutti i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (risoluzione AdE 95/E/2002). La fattispecie della trasferta viene in generale identificata quando l’attività lavorativa viene svolta al di fuori del Comune ove è sita la sede di lavoro: l’individuazione di quest’ultima è lasciata alla libera cognizione delle parti, non sindacabile dal legislatore, né dall’Amministrazione finanziaria (C.M. 326/E/1997), e coincide normalmente con il luogo di lavoro individuato nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro. Per i collaboratori coordinati e continuativi (nel cui ambito rientrano gli amministratori di società), la trasferta si configura, invece, quando essi sono chiamati a svolgere la loro attività fuori dalla sede naturale in cui sono tenuti contrattualmente a svolgere le proprie funzioni. Per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa, non è possibile individuare contrattualmente la sede di lavoro, né tantomeno identificarla con la sede del datore di lavoro, ragion per cui si deve aver riguardo al domicilio fiscale del collaboratore.
I rimborsi delle trasferte possono essere effettuati secondo tre diverse modalità: analitica (o a piè di lista), forfetaria o mista. I rimborsi spese analitici rilevano fiscalmente, su base giornaliera, nei seguenti termini: euro 180,76 per le trasferte effettuate in Italia, ed euro 258,23 per le trasferte effettuate all’estero. Eventuali rimborsi concessi per importi eccedenti le predette soglie sono indeducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro (ferma restando l’irrilevanza reddituale in capo al dipendente trattandosi si rimborsi concessi con il metodo analitico).





