27 Ottobre 2016

La tassazione delle liberalità indirette

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Nel caso di liberalità indiretta collegata ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari, la donazione è esente da imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990, solo nel caso di espressa dichiarazione contenuta nell’atto di donazione.

Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016, secondo cui, per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita cui la liberalità indiretta è collegata, ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis D.Lgs. 346/1990 secondo cui “ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Temi e questioni dell’accertamento con Massimiliano Tasini
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF