Il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto
di EVOLUTIONIl comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.
Una delle modifiche più rilevante recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.
Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La modifica si è resa necessaria per adeguare l’adempimento dell’annotazione al mutato termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta (ex articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.
Al riguardo alcuna autori hanno evidenziato che il nuovo termine di registrazione non è del tutto allineato con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la registrazione della fattura d’acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno, dall’altra, la detrazione va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell’anno di effettuazione dell’operazione, sicché – interpretando l’accezione “ricezione della fattura” come data in cui la fattura è pervenuta – l’obbligo di annotazione potrebbe “scadere” dopo rispetto al diritto di detrazione. Si pensi al caso in cui, in relazione a un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura sia pervenuta solo a gennaio 2018:
- il termine per la detrazione scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il termine per la registrazione scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).
L’incoerenza potrebbe essere superata con una lettura sistematica della norma che dia risalto all’aspetto sostanziale della questione. In tal senso si dovrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno, ancorché il documento sia stato ricevuto l’anno successivo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Di talché, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di esigibilità, le fatture d’acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l’anno successivo, ai fini della detrazione dell’imposta, devono essere retro-annotate.
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:
- per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019 e
- per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |