Transfer pricing: a rischi inferiori è legittimo che corrispondano anche margini inferiori
di Fabio Landuzzi
La sentenza n. 92 del 1 luglio 2013 della Commissione Tributaria di I° Grado di Bolzano ha giudicato illegittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società italiana in relazione alle cessioni di beni effettuate verso società controllate commerciali estere ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato a concessionari indipendenti, in quanto è stato dimostrato che le vendite verso le società del gruppo presentavano rischi sensibilmente inferiori rispetto a quelle effettuate a soggetti terzi.
Il caso trattato nella sentenza in commento era stato originato da una contestazione sollevata dall’Amministrazione ad una società italiana di produzione per una presunta violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir; erano stati infatti rettificati in aumento i ricavi delle vendite dei beni eseguite nei confronti delle società commerciali del gruppo operanti nei mercati esteri (Austria, Francia e Svizzera), eccependo che il margine tratto da tali operazioni infragruppo era inferiore rispetto al margine di profitto che la società applicava nelle cessioni verso società commerciali terze. Ai fini dell’accertamento in questione, i verificatori avevano applicato il metodo del cd. “comparable uncontrolled price (CUP)” (metodo del confronto di prezzo) il quale valuta se l’ammontare addebitato per una cessione di un bene materiale verso una parte correlata è appropriato facendo riferimento all’ammontare addebitato in una transazione indipendente comparabile.
Ebbene, i Giudici hanno accolto il ricorso della società nell’assunto che la comparazione dei margini effettuata dai verificatori fosse stata eccessivamente asettica; ovvero, essa non aveva tenuto conto, come dimostrato dalla società nel procedimento di contenzioso, che il confronto di prezzo – e quindi la comparazione dei margini di profitto delle vendite – deve essere compiuto avuto riguardo al “medesimo stadio di commercializzazione” dei beni il quale impone di tenere in adeguata considerazione il modello di business della società, le caratteristiche dei canali distributivi adottati e pertanto, in ultima analisi, delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla società nelle transazioni interessate. Di conseguenza, se le vendite verso soggetti terzi erano caratterizzate da rischi e funzioni diverse per la società italiana, viene meno la possibilità di compiere una acritica comparazione dei margini; e appunto la società ha dimostrato nel giudizio che nelle vendite verso le controllate essa assumeva rischi di produzione, di magazzino, di credito, di cambio e di tasso di interesse decisamente inferiori rispetto a quelli che contraddistinguevano le vendite ai soggetti terzi.
I principi affermati nella sentenza in commento corrispondono a quelli riconosciuti dalle Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento riguardo ai punti cardine della comparabilità delle operazioni, ovvero:
- Le caratteristiche dei prodotti;
- L’analisi funzionale, inclusiva di funzioni svolte, beni utilizzati, rischi assunti e responsabilità;
- I termini contrattuali;
- Il contesto economico in cui le operazioni si compiono;
- Le strategie di mercato dell’impresa.
Un secondo punto assai interessante trattato dalla sentenza in commento riguarda il riconoscimento del principio del legittimo affidamento del contribuente. Infatti, nella propria difesa la società aveva altresì eccepito che in precedenti verifiche fiscali subite in relazione ad altre annualità, la stessa fattispecie – le vendite di beni infragruppo – erano state oggetto di indagine senza che ne fosse derivata alcuna contestazione. Di conseguenza, la società aveva ritenuto che si fosse formato un legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato, eccependo che l’accertamento sarebbe stato emesso in violazione dell’articolo 10, Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). I Giudici hanno condiviso l’eccezione della società, riconoscendo che vi sarebbe stata un’attività dell’Amministrazione idonea a determinare una situazione di apparente legittimità e coerenza dell’operato della società; in questo senso, aderendo all’orientamento della Cassazione (sentenza n. 17576 del 2002), hanno sottolineato che la fattispecie aveva prodotto un legittimo affidamento del contribuente e consolidamento della situazione giuridica soggettiva a lui favorevole.