25 Maggio 2017

Il 16 giugno scade l’acconto 2017 IMU e TASI

di Fabio Garrini
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Per il calcolo di IMU e TASI 2017 non vi sono novità rispetto alle regole applicabili per il periodo d’imposta 2016: il prossimo 16 giugno (non ha effetto il nuovo tax day fissato al 30 giugno, che opera solo per le imposte erariali) occorrerà procedere al versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2017, prendendo a riferimento i parametri di calcolo 2016.

L’acconto

Come noto, il pagamento dell’acconto 2017, tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino, deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno.

L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017: tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, ecc..

La norma non lascia alcuno spazio alla possibilità utilizzare le aliquote deliberate per l’anno in corso, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell’Ifel (non del tutto condivisibile), secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.

Si ricorda, inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione (previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI). In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2017 (soluzione che solitamente risulta interessante solo nel caso di forti riduzioni delle aliquote applicabili per la fattispecie interessata).

Le aliquote

L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.

L’abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta (sia ai fini IMU che TASI), salvo che per i fabbricati di lusso (immobili di categoria A/1, A/8 e A/9); per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.

È offerta ai Comuni la possibilità di confermare (quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente), nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per mille.

Si ricorda, inoltre, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.), esenti da IMU, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille e tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune (neppure applicando la previsione di incremento dello 0,8 per mille).

Con riferimento ai fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita e in ogni caso non locati, anche questi esenti da IMU, è prevista un’aliquota TASI del 1 per mille, che il Comune può elevare sino al 2,5 per mille, ovvero ridurre sino a zero.

Dottryna